In data 26.03.2022, a Canicattì in contrada Graziano Di Giovanni, personale del Commissariato di P.S. di Canicattì dopo una vasta operazione di P.G., irrompeva in un appezzamento di terreno durante una lotta clandestina tra cani cogliendo nel fatto ben 25 persone attorno ad un recinto ove aveva luogo il combattimento dei cani.
Il suddetto personale segnalava 25 soggetti all’Autorità Giudiziaria per divieto di combattimenti tra animali art 544 quinquies c.p., aggravato dalla presenza di minori.
Per quanto sopra, il Questore di Agrigento Rosa Maria IRACI ha applicato la misura di prevenzione personale del F.V.O. (Foglio di Via Obbligatorio*) rinviando i soggetti interessati nel luogo di residenza ed obbligandoli a non far ritorno nel Comune di Canicattì. Detta misura viene irrogata nei confronti di soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
* Il Foglio di Via Obbligatorio è una misura prevista dal decreto legislativo 159/2011:
Art. 1) Il questore adotta il foglio di via obbligatorio e l’avviso orale nei confronti di: coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni possono ricevere il foglio di via, ovvero l’allontanamento dal luogo dove si abita per un periodo non superiore a 3 anni
Art. 2) Qualora le persone appartenenti ad una delle categorie precedenti, siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate. Il compito può essere delegato ad un funzionario della questura (Cass. pen. – sez. I – 19 febbraio 1969, n. 244).
Per un periodo non superiore a tre anni, il soggetto non può fare ritorno nel comune da cui è stato allontanato, se non ottiene la preventiva autorizzazione del questore che ha emesso il provvedimento. Egli non può ritornarvi senza il permesso, neppure per esercitare il proprio diritto di difesa in un procedimento penale a suo carico. Peraltro divieto di ritorno, non significa divieto di semplice transito.
L’OPINIIONE
Ci sono situazioni in cui nell’Isola sembriamo culturalmente il “quarto mondo”.
(le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)