Categorie
Ultime Notizie

Albergatori assolti per non avere versato la tassa di soggiorno

Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Messina ha deciso il “non luogo a procedere” per tutti gli albergatori di Taormina indagati per non aver versato al Comune la tassa sui pernottamenti riscossa. In atto diverse pronunce giurisprudenziali sulla questione

Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Messina, Claudia Misale, ha deciso il “non luogo a procedere” per tutti gli albergatori di Taormina indagati per non aver versato al Comune la tassa sui pernottamenti riscossa.

Erano ventiquattro gli operatori turistici di Taormina che rischiavano il processo, chiesto dalla Procura di Messina alla fine degli accertamenti della guardia di finanza. Per alcuni di loro era anche scattato il sequestro. Il GUP ha disposto la restituzione delle somme.

Tutto era iniziato ad agosto 2020 quanto i finanzieri della Compagnia di Taormina eseguirono un sequestro di Taormina di 468 mila euro ai titolari delle strutture turistiche indagati per peculato dalla Procura di Messina che aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) il blocco preventivo dell’equivalente delle somme non versate dagli albergatori taorminesi. Erano coinvolte anche alcune strutture ricettive di Giardini Naxos e Letojanni. Fra gli albergatori c’era chi i 2,50 euro a persona non li aveva mai versati accumulando un debito con l’amministrazione locale di oltre 100 mila euro. Chi invece aveva pagato seppure in ritardo era stato stralciato dal procedimento penale in corso.

Ci sono già stati altri precedenti giurisprudenziali analoghi. A febbraio 2020 un albergatore di Siracusa era stato assolto dall’accusa di peculato per non aver versato la tassa di soggiorno al Comune. Il Tribunale di Siracusa aveva stabilito che il fatto non sussiste in quanto a commettere il reato non è stato un pubblico ufficiale. Il Pm aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione. L’albergatore era accusato di non aver versato circa 120 mila euro, relativi alla tassa di soggiorno riscossa dal 2014 al 2018. Determinante per la decisione del Collegio dei Giudici sarebbe stato il regolamento del Comune che non prevede “poteri coercitivi” dell’albergatore in caso di mancato versamento da parte del cliente turista.

In tale contesto si inserisce anche una pronuncia del Gip di Rimini emessa dopo pochi giorni l’entrata in vigore della Legge. n.77, secondo cui l’art. 180 prevederebbe, in relazione alla condotta dell’albergatore che non versa l’imposta di soggiorno al Comune, una ipotesi di vera e propria abolitio criminis (abrogazione di una fattispecie di reato ad opera del legislatore), con conseguente applicabilità dell’art. 2, comma 2°, c.p. e revoca del sequestro preventivo per carenza del fumus commissi delicti (di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso).

C’è comunque in atto una serie di pronunce giurisprudenziali sulla questione. Tuttavia l’orientamento che sembra in ultimo prevalere è che: il legislatore del 2020 avrebbe mutato l’assetto giuridico del reato precedentemente commesso dall’albergatore, ispirandosi a finalità di tutela della categoria e facendo espresso richiamo a sanzioni di carattere non penale, realizzando una vera e propria abolitio criminis.

Seppure, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 17 novembre 2021 (udienza 9.9.2021) ha rigettato il ricorso proposto da un albergatore avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, che ha respinto l’istanza di revoca della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 314 del codice penale che punisce il reato di peculato per non aver versato, nella qualità di titolare di una struttura recettizia e dunque di incaricato di un pubblico servizio, gli importi versati dai clienti a titolo di tassa di soggiorno. In particolare, l’art. 180, comma 3, d. I. n. 34 del 2020 convertito con legge 77/2020 che ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, non ha comportato l’abolitio criminis della fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen., dato che non si tratta di elemento integrativo della norma penale, non modificando la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma di disposizione normativa che ha eliminato le condizioni che consentivano di qualificare il singolo albergatore.

Adduso Sebastiano

(le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Total
0
Share