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Cronaca

Azzannata da un pitbull è in prognosi riservata. Denunciato proprietario. Cosa dice la Legge

Una 26enne è stata azzannata da un pitbull ieri pomeriggio a Melilli, in provincia di Siracusa. La donna dipendente di un bar di Viale Kennedy, poco prima delle 19 sarebbe uscita fuori dal locale per accarezzare l’animale rimasto fuori dall’attività commerciale e mentre lo coccolava è stata addentata alla gola.

Nonostante l’intervento delle persone presenti per liberare la donna, le ferite sono risultate da subito molto gravi. È stata quindi subito trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ove però i medici hanno preferito che fosse trasportata al Cannizzaro di Catania. Ha subito la perforazione della trachea e la sua prognosi resta riservata.

Gli agenti della Polizia di Stato intervenuti prontamente sul luogo, dopo aver ricostruito i fatti e sentito il proprietario del cane, lo hanno denunciato per le lesioni gravi causate alla donna dal pitbull.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, gli agenti sono alla ricerca di “una adeguata struttura che possa ospitare temporaneamente il cane, in attesa degli ulteriori incombenze di legge” si fa sapere dalla Questura di Siracusa.

Adduso Sebastiano

(le altre informazioni regionali le trovi anche su Vivicentro – Redazione Sicilia)

L’OPINIONE

Quando le nostre blasonate Autorità, dagli scranni più alti fino all’ultimo sgabello del sistema pubblico-politico, riterranno l’ora, dispongano i doverosi controlli e si obblighi i proprietari a fare indossare la museruola ai propri cani quando li si porta in giro tra le persone, poiché è di tutta notorietà ed evidenza ovunque vige troppo spesso tale inosservanza.

ORDINANZA Min. Sal., concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani; art. 672 cp; art. 2052 cc:

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o
cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o
su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in
conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi
formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei
medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni
veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su
indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il
responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici
veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati
dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’
pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi
formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in
quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela
dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi
veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi
sono a carico del proprietario del cane.

 

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